Il cittadino/a che è stato chiamato in una causa o che intende promuoverne una, se ricorrono alcuni requisiti previsti dalla legge può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate. Ciò significa che le spese di causa e il compenso dell’avvocato cui ci si affida saranno anticipate dallo Stato. L’istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nell’ambito di un processo civile (proprietà, successioni, contratti) ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti). Le condizioni reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono stabilite dall’art. 76 D.P.R. 115/2022, cui si rimanda. Può essere ammesso al gratuito patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito non superiore a euro 12.838,01, in virtù del Decreto Ministero della Giustizia 3/02/2023. Solo in ambito penale, i limiti di reddito sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. ECCEZIONE: si tiene conto del solo reddito personale quando oggetto della causa sono diritti della personalità, o nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato: Sarà cura del cliente produrre all’avvocato i documenti probanti le proprie condizioni economiche, affinchè il professionista possa presentare la relativa istanza al giudice e/o al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente.